SILETE THEOLOGI IN MUNERE ALIENO (Alberico Gentili, 1588)
di Alessandro CECI
Il titolo è una protesta e un’accusa.
Epistemologica.
Alberico Gentili intima ai teologi di non occuparsi di cose che non li riguardano. Era il 1588. 8 anni prima, nel 1580, Alberico Gentili era stato costretto, per motivi religiosi, a scappare dall’Italia. Era nato a Ginesio nel 1552. Aveva 28 anni. Il numero 8 era, per lui, un intervallo ricorrente. Infatti solo 8 anni prima, a 20 anni, il 23 settembre del 1572, si laureò in diritto civile, presso la prestigiosa università di Perugia. Arrivò a Londra nell’agosto del 1580 dove la sua intelligenza fu rispettata di più. Infatti, nel 1587, la regina Elisabetta I lo nominò regius professor of civil law alla altrettanto prestigiosa università di Oxford.
Il buon professor Gentili, a conclusione del capitolo XII del suo libro sul De Iure Belli, cioè sulla guerra giusta, lanciò subito la sua intimazione epistemologica: ciascuno resti nei suoi confina disciplinari, i teologi nella teologia, i giuristi nella giurisprudenza, i religiosi nella loro religioni. Non s’invadano i campi tra scienza e fede e ciascuno si curi del suo paradigma di riferimento, in modo specializzato, ma anche (e questo è il punto) in modo delimitato, non invasivo, controllato e controllabile.
Il Medioevo è praticamente finito. Siamo agli esordi del moderno che si caratterizza appunto con sostanziali differenziazioni, logiche ed epistemologiche.
Nel Medioevo non era così.
Qualcuno si chiederà o contesterà la periodizzazione da me proposta del Medioevo, che pervede: fino al 476 (ultimo imperatore romano d’Occidente) il cosi, ddetto Tardo Antico; fino al 1274 (Morte di Tommaso d’Aquino) l’Alto Medioevo; dal 1275 (nascita di Marsilio da Padova) al 1492 (scoperta dell’America) il Basso Medioevo[1].
Come mai, simbolicamente, il passaggio dall’Alto Medioevo al Basso Medioevo viene datato all’anno della nascita di Marsilio da Padova, cioè all’anno 1275?
Secondo McIlwain “il solo tratto importante della nostra dottrina costituzionale medievale”[2] è dato dalla “netta separazione” tra gubernaculum e jurisdictio che costituisce uno dei tratti essenziali del Costituzionalismo di Henry de Bracton.
Uno dei cleavage dell’intero Medioevo, come è stato abbondantemente spiegato, era quello che caratterizzava il conflitto tra Chiesa e Impero. Uno scontro tra opposti complementari, opposti che, contestandosi reciprocamente, in realtà, si affermavano reciprocamente.
Fino a Tommaso d’Aquino, che muore il 7 marzo 1274.
Prima e durante Tommaso, ai tempi di Henry de Bractone, tra il 1216 e il 1268, la Cancelleria era sotto il controllo della Chiesa e di avvocati ecclesiastici. Durante tutto il Medioevo, il conflitto di attribuzione del potere tra Chiesa e Stato aveva una sua forza che, di volta in volta, sbilanciava l’equilibrio del potere da una parte o dall’altra. Non c’era un solo diritto. Ce ne erano due: il diritto della Chiesa e il diritto della Corona. Ciascuno attribuiva a se stesso una competenza che l’altro riconosceva con fatica o non riconosceva affatto.
Henry de Bracton cerca una sintesi a questa situazione a vantaggio del re (d’Inghilterra): “il re non ha eguali nel suo regno. I sudditi non possono essere al pari del sovrano, perché in tal modo egli perderebbe il governo, poiché un uguale non può avere alcuna autorità su un uguale, non a maggior ragione su un superiore, perché sarebbe quindi soggetto a quelli sottoposti a lui. Il Re non deve essere sotto l'uomo ma sotto a Dio e sottoposto alla legge, perché la legge fa il re... per questo non c'è nessun re dove vi siano regole piuttosto che leggi. Poiché egli è il vicario di Gesù Cristo, di cui è il vice reggente sulla terra... "[3] Siamo ad una sintesi che sostituisce, prova a sostituire, il Papa con il Re. Il Re adempie al ruolo di Cristo, da cui riceve la legittimità e che mantiene soltanto rispettando la legge.
La legge, questo è il problema.
Intanto quale legge? La Common Law o il Diritto Canonico? Quel luogo del vivere quotidiano in cui le due strutture giuridiche si compenetravano, si congiungevano nella normalità della vita di ogni giorno? O laddove si distinguevano, nella dimensione religiosa globale dove il diritto della Chiesa aveva supremazia, o laddove usanze locali e le tradizioni peculiari lasciavano supremazia alla Common Law, alla legge generale inglese?
Bracton elaborò un sistema che dava supremazia al Re, atti procedurali che obbligassero a un vescovo la testimonianza nel rispetto dell’obbligo del diritto comune e del tribunale del Re. Naturalmente la Chiesa non accolse bene la proposta di Bracton che trasferiva i funzionari ecclesiastici dentro la superiorità del diritto comune, del diritto civile; in ogni caso fuori dal diritto ecclesiastico. Eppure Bracton era arcidiacono cancelliere della Cattedrale di Exeter, dove è sepolto. Gli fu utile essere ecclesiastico, in modo da poter ottenere incarichi, oltre che dallo Stato, anche dalla Chiesa; tanto che ottenne una dispensa, quando per gli altri era vietato, di mantenere tre benefici, cioè contributi da 3 monasteri. Bracton però fu essenzialmente un giurista Medievale, esperto in diritto Romano, un sacerdote della Legge di grande e chiara, probabilmente immeritata, fama.
De Legibus et Consuetudinibus Angliae
In ogni caso, come sostiene McIlwain, il Costituzionalismo di Henry de Bracton ci lascia la distinzione fondamentale, ed unica effettivamente rilevante nel diritto Medievale, tra gubernaculum e jurisdictio.
Per gubernaculum si intende “l’autorità limitata della legge”[4].
Per jurisdictio intendiamo invece “l’esercizio del potere autocratico”[5].
Possiamo ridefinire, senza alterarne il senso, il gubernaculum come governance e la jurisdictio come governo?
No. non credo.
Nonostante Henry de Bracton, il primo a distinguere davvero il potere della Chiesa dal potere della Monarchia, come concezione politica e non soltanto come procedura giuridica utile alla corona d’Inghilterra, fu Marsilio da Padova, che fece del re addirittura il defensor pacis, il difensore della pace sociale interna e della integrità fisica da minacce esterne[6]. E il Re di Marsilio (d’altronde come quello di Bracton) assemblava entrambe le funzioni giuridiche, quella della gubernaculum e quella della jurisdictio.
Inoltre, non è corretto considerare i due termini completamente scissi. Come abbiamo già mostrato, nella logica di Bracton (ma non in quella di Marsilio) c’era un’area della giurisdizione comune che collegava sia il diritto ecclesiastico con la Common Law, sia la legge con il potere. La legge faceva il Re che alla legge stessa era sottoposto: gubernaculum. Un Re che non ha eguali nel suo regno perché è il vicario di Dio: jurisdictio.
Per Marsilio questo non è possibile. Il Re amministra i corpi degli uomini sulla terra. Il Papa le loro anime. Dio resta nel Regno dei Cieli.
In questo caso possiamo sostenere che la differenza tra gubernaculum e jurisdictio è più simile a quella che Michel Foucault ha chiamato governamentale: cioè la distinzione tra la governamentalità e il governo.
Foucault distingueva il concetto definito di Governo, quale esercizio di sovranità politica con quella struttura, governamentale appunto, fatta di “istituzioni, procedure, analisi, riflessioni, calcoli e tattiche”[7] che realizza le molteplici pratiche e procedure che permettono alla politica di realizzarsi concretamente. Quindi, se per governo Foucault intendeva il potere pastorale, cioè la competenza a “strutturare il campo di azione possibile degli altri”[8], la capacità “condurre gli individui lungo tutta la loro vita, sosttomettendoli all’autorità di una guida responsabile di ciò che fanno e che può capitare loro”[9], allora il concetto e il termine medievale di gubernaculum è molto simile. Ugualmente, se per governamentalità Foucault intendeva la competenza a tradurre le opzioni politiche esterne in fatti storici, cioè “la maniera in cui la condotta di un insieme di individui è stata coinvolta, in maniera sempre più accentuata, nell'esercizio del potere sovrano”[10], sulla base di una razionalità retta dai “due grandi insiemi di sapere e di tecnologia”[11], allora il concetto e il termine medievale di jurisdictio è molto simile.
Non a caso Foucault data l’avvento della governamentalità ai secoli XV e XVI, quando entra in crisi il potere del pastorato, “non solo e non tanto come rifiuto dell'istituzione pastorale”[12], quanto piuttosto come “ricerca di altre modalità di governare e di governarsi”[13], più adatte alla “nascita di nuove forme di rapporti economici e sociali e di nuove strutturazioni politiche”[14].
Più vicina alla differenza tra governo e governance è quella individuata da Carl Schmitt che ha distinto, nel Medioevo, tra “potestas e auctoritas” che, secondo lui, erano “principi di ordini diversi, ma facenti capo alla medesima unità complessiva. Papa e imperatore non erano quindi tra loro contrapposti in modo assoluto, ma erano diversi ordines in cui viveva l’ordinamento della repubblica cristiana.”[15] La differenza sta nel fatto che la governance riguarda l’ampio spettro delle relazioni sociali, la credibilità che si ottiene nell’immaginifico collettivo, l’importanza che si riveste rispetto alla soluzione dei problemi, appunto, l’effettiva auctoritas politica che si ottiene nella gestione dei grandi processi collettivi, sociali. Tommaso d’Aquino, ad esempio non aveva nessuna potestas, ma aveva una grandissima auctoritas.
governance
Il tema è ben trattato da Giorgio Agamben che, nel tentativo di distinguere il Regno – il regime di Dio – dal giardino – “l’innocenza endemica di cui l’uomo aveva goduto nel paradiso terrestre” – si accorge immediatamente che questo è impossibile: su suggerimento di Fraenger[16], gli risulta evidente che “non è possibile separare il Giardino dal Regno, ma essi sono anzi così intimamente intrecciati, che è probabile che proprio un’indagine sui loro incroci e sulle loro divergenze finirebbe col ridisegnare in misura significativa la cartografia del potere occidentale.”[17]
Perché il Giardino e il Regno non possono essere separati?
Perché dal Medioevo in poi Dio ha interamente occupato lo spazio politico e oltre quello spazio non si è potuto più andare. Il Giardino e il Regno è l’unico ed esclusivo dominio di Dio; l’unico ed esclusivo spazio di Dio, la sola, totale e totalizzante dimensione universale del suo potere. Il Medioevo ha cercato di ripristinare questo stato, sia dal punto di vista sociale e politico, sia dal punto di vista architettonico.
Il giardino medievale, l’hortus conclusus del Cantico dei Cantici, era senza tempo e, per questo, anche paradossalmente senza luogo. Era uno spazio fantastico, un simbolismo dell’assoluto, un intermezzo tra l’immaginario e il reale. Il reale che era stato immaginato e l’immaginario che era stato realizzato. Se il medioevo rappresenta la riscrizione dell’archetipo collettivo sulla base della teologia cattolica[18], la costruzione del giardino doveva essere una ricostruzione in terra del paradiso di Dio. I monasteri benedettini, ad esempio, avevano piccole aree verdi interne, normalmente suddivise in quattro diversi spazi: i giardini, i frutteti, gli alberi e gli erbari. A simbolo del giardino di Dio, al centro del Chiostro veniva posizionato un albero e, in genere, quattro sentieri d’acqua che raffiguravano la vita e la genesi, come i quattro fiumi biblici. Dovevano essere conclusi, cioè, anche se erano esterni al palazzo, dovevano essere circoscritti da un muro di cinta. Spesso, però, erano inclusi, cioè inglobati all’interno dell’abitato e contornati da chiostri. Erano il simbolo inequivocabile che il Giardino e il Regno dovevano essere considerati come intimamente intrecciati e che oltre, fuori non c’era null’altro. La Genesi, l’Apocalisse di Giovanni e il Vangelo è tutto intero in questa reciproca coniugazione del Giardino e del Regno, nello spazio completamente occupato da Dio. Formavano un quadrato a significare la perfezione e l’omogeneità, i quattro punti cardinali terrestri (Nord, Sud, Est ed Ovest) come i quattro punti cardinali della religione universale (i quattro vangeli). Come nel Paradiso, l’albero o la fonte o il pozzo al centro, indicano la vita e la sapienza del Creatore. Il Giardino, dunque, è uno spazio politico interiorizzato nel Regno, al segreto riparo dalle possibilità demoniache del male.
Hortus Conclusus
Ora, in questa unione indissolubile, in questa reciproca coniugazione di auctoritas e potestas, di gubernaculum e jurisdictio, questo Giardino e questo Regno, tra Chiesa e Impero potevano essere separati?
Evidentemente in tutto il medioevo no.
Quando comincia questa separazione il medioevo è finito.
Comincia la modernità e questa separazione, diremmo oggi questa differenziazione, è prodromica a mille altre separazioni, di milioni di altre differenziazione in cui si caratterizza la modernità (differenziazioni specializzate) e la contemporaneità (differenziazioni integrate). Fino alle separtizioni di Lacan, che sono quelle che stiamo vivendo oggi, di verità separtite dalla realtà e realtà separtite dalla verità[19]. Da allora comunque, dal medioevo ad oggi, sappiamo, sebbene quanto questo aspetto venga raramente davvero considerato. Uno Stato è in perfetto equilibrio quando il suo Regno (la politica) e il suo Giardino (la società), senza essere inglobati, sono tuttavia connessi, anche integrati, ma mai reciprocamente assorbiti. E l’equilibrio, a cui Cicerone anelava, è possibile soltanto quando non c’è un vuoto politico, cioè quando governo, governamentalità e governance, non sono scisse.
La coscienza della integrazione tra le dimensioni del potere e la loro funzione sociale è un dono dell’approccio scientifico ai fenomeni sociali. Si tratta di una nuova separazione successiva a quella del potere che, come sempre, riguarda la scienza, o meglio la epistemologia: ciò che distingue la scelta di fede dalla conoscenza scientifica, ciò che intima ai teologi di restare chiusi nel giardino della loro particolare competenza.
Siamo nel 1588 e la proclamazione di Alberico Gentili, “Silete theologi in munere alieno”, ci fa passare dall’Hortus Conclusus del Medioevo all’Hortus Exclusus della Modernità.
Bibliografia
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NOTE
[1] CECI A., Il passaggio da conflitto privato a conflitto pubblico, in NISATI M. (a cura di). Il conflitto nel medioevo: il potere, la Chiesa, il diverso, vol.I, NeP Edizioni, Roma 2018; CECI A., La croce è la spada, in NISATI M. (a cura di), Il conflitto nel medioevo: il potere, la Chiesa, il diverso, vol.II, NeP Edizioni, Roma 2019
[2] MCIWAIN C. H., Costituzionalismo antico e moderno, Neri Pozza, Venezia 1956, pag. 87-88
[3] BRACTON H. (de), De Legibus et Consuetudinibus Angliae, vol 2, p. 33
[4] DOLCINI C., I giuristi medievali tra assolutismo e costituzionalismo, in DOLCINI C. (a cura di), Il pensiero politico dell’età antica e medioevale, Utet, Torino 2000, p. 133
[5] DOLCINI C., cit. 2000, p. 133
[6] MARSILIO da Padova, Il Difensore della Pace, UTET, Torino, 1975
[7] FOUCAULT M., La governamentalità, «Aut-aut», 167-168 (1978), 28
[8] FOUCAULT M., Perché studiare il potere. La questione del soggetto, in DREYFUS H., RABINOW P., La ricerca di Michel Foucault. Analitica della verità e storia del presente, Firenze, Ponte alle Grazie, 1989, p. 249.
[9] FOUCAULT M., Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978), Feltrinelli, Milano 2005
[10] FOUCAULT M., cit. 2005
[11] FOUCAULT M., cit. 2005
[12] FOUCAULT M., cit. 2005
[13] FOUCAULT M., cit. 2005
[14] FOUCAULT M., cit. 2005
[15] SCHMITT C., Il Nomos della Terra, Adephi, Milano 1991, p.45
[16] FRAENGER W., Il regno millenario di Hieranymus Bosch, Guanda, Parma 1980
[17] AGAMBEN G., Il Regno e il Giardino, Neri Pozza, Vicenza 2019, pag. 11
[18] CECI A., cit., vol.II, 2019
[19] L’esempio tipico della separtizione è il file di un computer che è separato dal computer e al tempo stesso dentro il computer.
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